INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.
Pubblicato il 18 febbraio 2022 da